Attività istituzionali
Provincia di Milano - Agricoltura
Patti agrari
Fieno su un campo

Con legge di Stato n.203 del 03.05.1982 si è dato ordine, in termini giuridici, al complesso sistema delle affittanze agricole ed ai relativi rapporti tra le parti. Attraverso la determinazione temporale ed economica dei contratti di affittanza agraria sono state create le condizioni, a garanzia delle parti, per il riformarsi di un libero mercato degli affitti.
L'azione della Provincia di Milano si espleta attraverso due funzioni distinte:

  • la prima concerne la determinazione attraverso una commissione appositamente creata, del coefficiente di adeguamento dei canoni di affitto dei fondi rustici (visualizza la tabella);
  • la seconda coinvolge direttamente l'utenza rendendo disponibile una sede conciliativa volta a sanare contenziosi ed a sancire escomi, nonché, nel contesto del rapporto proprietari/affittuari, a garantire lo sviluppo aziendale avvallando gli adeguati miglioramenti fondiari.
Il Settore Agricoltura della Provincia di Milano si esprime inoltre, per quanto concerne l'indennità di spettanza dell'affittuario per i miglioramenti apportati, l'accertamento dell'idoneità a costituire unità produttive agricole, il piano di utilizzazione delle attrezzature di aziende pluripoderali.

Funzione della sede conciliativa
La funzione fondamentale della Provincia , in applicazione della L. 203/82 in materia di contratti agrari è quella di tendere ad evitare l'insorgenza di controversie tra le parti.

Legittimazione, forma e contenuto della domanda
Chi intenda proporre:
  • la esecuzione di opere di miglioramento, addizioni e trasformazioni (ex art.16) deve comunicare all'altra parte e al Settore Agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.
  • il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa (ex art.50) deve richiederlo mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente gli estremi della concessione ed inviare contestualmente copia della raccomandata al Settore Agricoltura della Provincia.
  • in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari (ex art.46) deve darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e al Settore Agricoltura della Provincia competente per territorio. La parte interessata, se lo ritiene opportuno, può indicare nella domanda i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria. E' necessario che la missiva inviata contenga, sia pure in forma succinta e senza che sia necessario il ricorso ad espressioni proprie del linguaggio specializzato, tutti gli estremi per l'identificazione delle pretese del mittente;
  • le parti possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali.
Referenti:

p.a. Francesco Pianta 02/94699257

Dott.ssa Carmela Todino 02/7740.3201 c.todino@provincia.milano.it

Dott.ssa Albina Carcea 02/7740.3328 a.carcea@provincia.milano.it