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Le regole
Il decreto n. 2009 del 14/02/2005, a firma congiunta dei Direttori generali delle D.G. Agricoltura e Sanità, aggiorna le modalità applicative in Regione Lombardia del nuovo regolamento esecutivo della disciplina della riproduzione animale (così come stabilito nel D.M. 403/2000 del MIPAF, di concerto con il Ministero della Sanità, che ha sostituito e modificato il precedente regolamento approvato con D.M. 172/1994).
Il D.M. 403/2000 definisce regole di comportamento univoche e trasparenti per gli aspetti zootecnici e igienico-sanitari, nei confronti dei soggetti che operano nella filiera della riproduzione animale (centri di produzione materiale seminale, recapiti, gruppi di raccolta embrioni, centri di produzione embrioni, operatori di inseminazione artificiale e di impianti embrionali, allevatori).
Garantisce inoltre percorsi uniformi di tracciabilità per il materiale seminale e gli embrioni prodotti sul territorio nazionale, introdotti da paesi UE o importanti da paesi terzi.
Stazioni di monta equina
Le domande di autorizzazione vanno indirizzate alla Regione Lombardia per il tramite di questo Settore, e vengono istruite in collaborazione con l'ASL territorialmente competente.
Principalmente, le domande di autorizzazione riguardano la gestione di:
- Stazioni di monta naturale equina pubblica e/o privata
- Stazioni di inseminazione artificiale pubblica per gli equini
- Centri di produzione di materiale seminale
- Recapito di materiale seminale
- Centri di produzione embrioni
- Gruppi di raccolta embrioni
I riproduttori maschi della specie equina, per essere adibiti alla riproduzione, devono risultare iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico (in caso di riproduttori equini di interesse locale si rimanda al paragrafo seguente) e soddisfare le condizioni indicate agli artt. 1, 4, 5 e 18 del D.M. n.403/00, rispettivamente per la monta naturale privata, pubblica per la produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale.
Riproduttori equini di interesse locale
L’allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende impiegare per la monta naturale cavalli o asini stalloni per i quali non sono stati istituiti il libro genealogico o il registro anagrafico, avvalendosi della deroga di cui all’art. 5, comma 2, lett. b, della L. 30/91 e dall’art. 5 del D.M. n. 403/00, deve presentare, domanda utilizzando l’apposito allegato 5 “Domanda di abilitazione alla riproduzione per stalloni di interesse locale”.
La Regione, avvalendosi di un'apposita commissione e accertate le condizioni dichiarate, ne autorizza l'impiego.
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