E' possibile affittare la parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con validità immediata, purchè il contratto sia stipulato tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato latte nel corso del periodo stesso.
L'affitto di quota può avvenire tra aziende di regioni diverse, purchè siano ubicate in zone omogenee.
Il contratto deve essere stipulato entro il 31 marzo del periodo cui si riferisce; le firme dei contraenti devono essere autenticate dal notaio o dal funzionario della provincia, il contratto deve essere registrato e trasmesso alla provincia del produttore rilevante entro 15 giorni dalla stipula e comunque in tempo utile per consentirne l'istruttoria e la registrazione, che devono essere completate improrogabilmente entro il 31 marzo di ciascun periodo.
Documenti da produrre:
- contratto registrato in originale o copia autentica
- modulo di comunicazione di affitto di sola quota
- fotocopie documenti d'identità dei contraenti
- fattura di vendita del latte del produttore cedente, ovvero dichiarazione di consegna
La provincia verifica il contratto, lo convalida e lo registra nel SIAN entro 15 giorni dal ricevimento, e invia ai contraenti una copia del modulo di comunicazione di affitto quota completo della convalida.
Dopo la convalida ogni contraente deve comunicare al rispettivo primo acquirente l'avvenuto affitto di quota.
Si ricorda che la cessione in affitto temporaneo della quota in corso di periodo non costituisce utilizzo della quota stessa, ai fini della verifica di produzione.
Riferimenti normativi:
- L. 119/2003 art. 10 comma 15 e 16
- D.M. 31/07/2003 art. 19