Produzioni
Provincia di Milano - Agricoltura
Quote Latte
Vendita di sola quota latte

E' possibile vendere la quota separatamente dall'azienda, anche tra aziende di regioni diverse, purchè siano ubicate in zone omogenee. Salvo diversi accordi tra le regioni interessate, se il contratto è tra aziende ubicate in regioni diverse, la quota trasferita non può essere superiore al 70% della quota che l'azienda cedente possedeva nel periodo 2003/2004; se l'azienda cedente è ubicata in una regione insulare, la porzione massima di quota trasferibile è del 50%.

L'acquisto di quote latte è consentito purchè l'azienda dell'acquirente non superi il limite di 30 tonnellate di quota per ettaro di superficie agricola utilizzata, escludendo boschi, frutteti e colture arboree, oltre a tare e fabbricati.
Se il cedente è socio di una cooperativa o di un'organizzazione di produttori, gli altri soci hanno diritto di prelazione sulla quota ceduta: il produttore che intende vendere la quota deve comunicarlo entro il 15 novembre mediante raccomandata con avviso di ricevimento al presidente della cooperativa e al presidente dell'organizzazione di produttori, i quali rendono nota l'offerta agli altri soci, che hanno facoltà di avvalersi del diritto di prelazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta. Trascorsi 30 giorni senza che nessun socio abbia esercitato tale diritto, la quota può essere venduta a terzi alle condizioni comunicate; copia dell'atto di vendita deve essere inviato al presidente della cooperativa e al presidente dell'organizzazione di produttori.

Il contratto deve essere stipulato entro il 15 dicembre di ogni anno, le firme dei contraenti devono essere autenticate dal notaio o dal funzionario della provincia, il contratto deve essere registrato e trasmesso alla provincia del produttore rilevante entro 15 giorni dalla stipula. In caso di contratto tra aziende di regioni diverse, il rilevante deve trasmetterne copia anche alla regione del cedente.

Documenti da produrre:
- contratto registrato in originale o copia autentica
- modulo di comunicazione di vendita di sola quota
- fotocopie documenti d'identità dei contraenti
- prova dell'espletamento della procedura per la prelazione, se il cedente è socio di cooperativa e/o organizzazione produttori: ricevuta della/e raccomandata/e se l'azienda del cedente è ubicata in regione diversa da quella dell'acquirente, ricevuta della raccomandata di trasmissione del contratto alla regione del cedente

La provincia entro il 15 febbraio verifica il contratto, lo autorizza a valere per il periodo successivo e lo registra nel SIAN, quindi invia ai contraenti una copia del modulo di comunicazione di vendita quota completo della convalida, e ne dà comunicazione anche alla regione del cedente se è diversa da quella dell'acquirente. Dopo la convalida ogni contraente deve comunicare al rispettivo primo acquirente l'avvenuto trasferimento della quota.

Riferimenti normativi:
- L. 119/2003 art. 10 commi 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17
- D.M. 31/07/2003 art. 17, 18