IL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Il Parlamento

La Costituzione della Repubblica italiana, all'articolo 88, prescrive che il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
La stessa Costituzione all'articolo 61 prescrive, inoltre che le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.

Il procedimento elettorale ha così inizio secondo lo schema seguente:

1. indizione comizi
2. presentazione delle liste e della candidature
3. disposizione sulla scheda elettorale
4. campagna elettorale
5. votazione
6. scrutinio alla chiusura dei seggi
7. diffusione risultati ufficiosi
8. convocazione delle nuove Camere
9. convalida degli eletti da parte della Giunta per le elezioni di ogni Camera

La prima riunione delle Camere ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni ed è lo stesso decreto del Presidente della Repubblica che, oltre a convocare i comizi elettorali, fissa anche la data della riunione stessa.