|
IL PROCEDIMENTO ELETTORALE |
||||
| Il Parlamento | ||||
![]() |
||||
|
La Costituzione della
Repubblica italiana, all'articolo 88, prescrive che il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche
una sola di esse. Il procedimento
elettorale ha così inizio secondo lo schema seguente: La prima riunione delle Camere ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni ed è lo stesso decreto del Presidente della Repubblica che, oltre a convocare i comizi elettorali, fissa anche la data della riunione stessa. |
||||